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Accesso agli atti

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Accesso agli atti

Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copie degli stessi.  Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formati dall'Amministrazione comunale, anche se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Titolari del diritto di accesso

Sono titolari del diritto di accesso:

- i soggetti, pubblici o privati, portatori di un interesse giuridicamente rilevante;

- le associazioni e i comitati portatori di interessi diffusi;

- tutti coloro che siano portatori di un giustificato interesse personale consistente nella potenzialità dell'atto di influire, sia pure indirettamente, sulla situazione soggettiva del portatore medesimo.

Come presentare la domanda

Il diritto di accesso si esercita, di norma, in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente alla formazione all'atto ovvero che lo detiene stabilmente.

I soggetti devono :

- dichiarare le proprie generalità e, ove occorra, dimostrare i propri poteri di rappresentanza;

- evidenziare e, se occorra, dimostrare l'interesse che giustifica la richiesta;

- indicare gli estremi del documento cui si chiede di accedere ovvero tutti quegli elementi che ne consentano l'individuazione e la ricerca.

La richiesta, ove ritenuta ammissibile dal responsabile del procedimento di accesso, è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copia, ovvero a mezzo di ogni altra modalità ritenuta idonea.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento non ritenga possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, ovvero debbano effettuarsi accertamenti, anche sommari:

- sulla identità o sulla legittimazione del richiedente;

- sui suoi poteri di rappresentanza;

- sulla sussistenza dell'interesse alla luce delle informazioni e delle documentazioni fornite dal richiedente;

- sull'accessibilità del documento, invita il richiedente a presentare istanza formale, preferibilmente su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Costi

Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del costo della riproduzione, del bollo, se richiesto ai sensi della vigente normativa in materia e, se necessario, del diritto di ricerca.

Il pagamento degli importi dovuti per l'applicazione delle tariffe avviene, di norma, anticipatamente tramite marche segnatasse o apposito bollettario.

Con propria deliberazione la G.M. aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti, le relative tariffe.

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