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Convivenze di fatto (legge n.76/2016)

La Legge n.76/2016, in vigore dal 05 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (c.36-65 dell'art.1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Palermo, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Cosa Occorre

Gli interessati devono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti d'identità. La dichiarazione può essere resa sia da una coppia già residente nella medesima famiglia anagrafica sia al momento della dichiarazione di residenza/domicilio, in caso di trasferimento da altro Comune o domicilio.

Per la costituzione di una convivenza di fatto tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero o comunitario lo stesso deve allegare alla dichiarazione Attestazione consolare relativa allo stato civile e alla insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

A chi inoltrare la dichiarazione

La dichiarazione può essere inoltrata:

-via email a: cambioabitazione@comune.palermo.it

- alla casella PEC: anagrafe@cert.comune.palermo.it

- posta raccomandata: Servizio Anagrafe - viale Lazio,119/a - 90144 - Palermo 

N.B.: l'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;

b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

Scadenze

In seguito alla registrazione delle dichiarazioni, l'ufficio provvede all'accertamento dei requisiti previsti ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali stabiliscono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace (reato: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale - art. 495 c. p.)

Modalita' di pagamento

Non sono previsti pagamenti

Approfondimenti

Modulistica

  • PDF RTF Dichiarazione costituzione convivenza di fatto
  • PDF RTF Domanda scioglimento convivenza di fatto
  • PDF RTF Informativa costituzione della convivenza di fatto (Legge n.76 del 2016)

Sportelli al pubblico che erogano il servizio

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