Tipologie di procedimento
Art. 35 comma 1 lett. c, d, f, m), d.lgs. n. 33/2013 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)- Ufficio di Gabinetto del Sindaco
- Direzione Generale e Programmazione Strategica
- Area Programmazione Fondi Extracomunali
- Segreteria Generale
- Area Servizi Demografici e Decentramento
- Area dell'Avvocatura Comunale
- Ragioneria Generale
- Area delle Entrate e dei Tributi Comunali
- Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica
- Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili
- Area della Istruzione e Formazione
- Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali
- Area delle Politiche Socio Sanitarie
- Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro
- Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico
- Area della Polizia municipale
- Sportello autonomo concessioni edilizie
- Ufficio del Commissario per le funzioni Commissariali
- Ufficio per la protezione civile e l'edilizia pericolante
- Ufficio autonomo servizi cimiteriali
Area Servizi Demografici e Decentramento
Il diritto di soggiorno permanente si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:
- cinque anni di soggiorno legale;
- soggiorno legale in via continuativa;
- familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
- figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.
Il diritto all'attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.
Il soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme.
Accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinchè il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:
- non si sia allontanato dall'Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all'anno;
- il suo allontanamento sia motivato dall'assolvimento degli obblighi militari;
- il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecutivi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
- non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
- non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Il diritto al soggiorno permanente si perde a seguito dell’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi.
Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.
I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorno permanente dei genitori.
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Sia per la richiesta che per il rilascio dell'attestato occorrono due marche da bollo, una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 per l'attestazione rilasciata.
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Applicazione dell'imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai cittadini dell'Unione europea ai sensi del decreto legislativo n.30/2007 ( ) Circolare Ministeriale 08/10/2007, n°54creazione :03/04/2023 - modifica :03/04/2023
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Decreto Legislativo n.30 del 06 febbraio 2007 (G.U. ) Decreto Legislativo 06/02/2007, n°30creazione :03/04/2023 - modifica :03/04/2023
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Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio n.38.CE del 29 aprile 2004 (G.U.U.E. ) Regolamento CE del Parlamento e Consiglio Europeo 29/04/2004, n°38creazione :03/04/2023 - modifica :03/04/2023
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U., n°42 del 20/02/2001 n° 30) T.U DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n°445creazione :03/04/2023 - modifica :03/04/2023
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Decreto legislativo n.30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.1612/68 ( ) Circolare Ministeriale 06/04/2007, n°19creazione :03/04/2023 - modifica :03/04/2023
Su istanza di parte al Responsabile dell'U.O. di riferimento, come previsto dalla legge su procedimento amministrativo: L. n. 241/ 07.08.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornato con le modifiche introdotte dal: D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
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