Tipologie di procedimento
Art. 35 comma 1 lett. c, d, f, m), d.lgs. n. 33/2013 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)- Ufficio di Gabinetto del Sindaco
- Direzione Generale e Programmazione Strategica
- Area Programmazione Fondi Extracomunali
- Segreteria Generale
- Area Servizi Demografici e Decentramento
- Area dell'Avvocatura Comunale
- Ragioneria Generale
- Area delle Entrate e dei Tributi Comunali
- Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica
- Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili
- Area della Istruzione e Formazione
- Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali
- Area delle Politiche Socio Sanitarie
- Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro
- Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico
- Area della Polizia municipale
- Sportello autonomo concessioni edilizie
- Ufficio del Commissario per le funzioni Commissariali
- Ufficio per la protezione civile e l'edilizia pericolante
- Ufficio autonomo servizi cimiteriali
Area Servizi Demografici e Decentramento
I cittadini ITALIANI che trasferiscono all'estero la propria residenza, per un periodo superiore a 12 mesi, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione e/o al portale FAST IT, entro 90 giorni dall’espatrio. L'iscrizione nell'A.I.R.E. consente di mantenere il diritto al voto e di ottenere il rilascio dei normali certificati presso gli Uffici del Comune e gli uffici Consolari di riferimento. I cittadini, residenti a Palermo, hanno facoltà, prima di partire, di dichiarare al Comune l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero; la data di iscrizione all'A.I.R.E. coinciderà con quella della dichiarazione al Comune, a condizione che l’interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio. Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al Comune. Va utilizzata la modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno, la quale può essere presentata per via telematica. Ai fini della registrazione della dichiarazione occorre che il modulo sia: compilato nelle parti obbligatorie contrassegnate da un asterisco (generalità interessato/i compreso il codice fiscale, indirizzo estero,), sottoscritto dall'interessato e dagli altri componenti maggiorenni della famiglia, e che venga allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere anche il modulo. Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
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Legge n. 35 del 4 aprile 2012 (G.U. ) Legge 04/04/2012, n°35creazione :13/01/2023 - modifica :13/01/2023
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Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 (G.U. ) Legge 24/12/1954, n°1228creazione :13/01/2023 - modifica :13/01/2023
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Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (G.U., n°132 del 08/06/1939 ) Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n°223creazione :13/01/2023 - modifica :13/01/2023
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Decreto Legge n. 22 del 25/03/2019 (G.U. ) Decreto Legge 25/03/2019, n°22creazione :13/01/2023 - modifica :13/01/2023
Su istanza di parte al Responsabile dell'U.O. di riferimento, come previsto dalla legge su procedimento amministrativo: L. n. 241/ 07.08.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornato con le modifiche introdotte dal: D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.