Imposta di Soggiorno

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Si comunica che il D.L. 50/2017 convertito con la Legge n. 96/2017 all'art. 4 comma 5-ter stabilisce che, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo derivante da contratti di "locazioni brevi" è responsabile del pagamento

Data:

29 Gennaio 2018

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Si comunica che il D.L. 50/2017 convertito con la Legge n. 96/2017 all'art. 4 comma 5-ter stabilisce che, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo derivante da contratti di "locazioni brevi" è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

I soggetti individuati nel decreto legge sopra citato (persone fisiche e/o soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare anche attraverso portali on-line) assumono, pertanto, la figura di agenti contabili con le responsabilità che ne conseguono. Si  invitano gli stessi a mettersi in contatto con l'ufficio Imposta di Soggiorno (091 7405906/08) al fine di provvedere all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto in argomento.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2018


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