Bilancio Sociale 2018: Le Politiche Abitative

torna indietro Obiettivo 6 - Sviluppo di politiche per l'autorecupero, l'housing sociale e percorsi di regolarizzazione per il pieno riconoscimento del diritto alla dignita' all'abitare

2 - Le Politiche Abitative

L'Amministrazione si occupa di dare una risposta al disagio abitativo nelle due forme dell’assegnazione di alloggi e dei contributi economici; l’attività si rivolge a cittadini e/o nuclei familiari con un reddito non sufficiente a provvedere autonomamente alle proprie necessità. Sono stati assegnati 25 alloggi nell’anno 2018 e in particolare n. 18 immobili ERP e n. 7 stabili confiscati.

Inoltre nel 2018, l’Assessorato ha avviato interventi sul tema tramite i finanziamenti del PON-Metro Città metropolitane 2014-2020 e nello specifico, diverse misure relative all’Azione 3.1.*: Agenzia sociale per la casa; Dormitori e mense; Percorsi di accompagnamento alla casa ed integrazione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti; Processi partecipativi e sviluppo locale con interventi di riqualificazione territoriale.

5 - Alloggi di Servizio

Con bando emanato in data 11.11.1994, la Prefettura di Palermo metteva a concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi riservati alle forze dell’ordine, di cui n. 139 destinati ad appartenenti alla Polizia di Stato, n. 26 ad appartenenti all’Arma dei Carabinieri e n. 22 ad appartenenti alla Guardia di Finanza.

I suddetti alloggi, insieme ad altri, venivano trasferiti dall’Agenzia del Demanio al Comune di Palermo, con verbali di ricognizione trasferimento e consegna del febbraio e giugno 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 441 della legge 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005).

Per quanto riguarda i n. 139 alloggi destinati ad appartenenti alla Polizia di Stato, gestiti dallo IACP fino al momento del trasferimento all’Amministrazione nell’anno 2006, tali immobili avrebbero dovuto essere assegnati secondo l’ordine di una graduatoria approvata in data 23.10.1995 dalla competente Commissione Provinciale di cui al D.P.R. 1406/1954.

Detta graduatoria veniva però impugnata comportando, pertanto, l’impossibilità da parte della Prefettura di procedere all’assegnazione definitiva degli alloggi. Tuttavia al fine di prevenire danneggiamenti ed occupazioni abusive, gli stessi furono consegnati in custodia dallo IACP di Palermo ai partecipanti collocati utilmente in graduatoria, in attesa della definizione del ricorso, con l’obbligo da parte di tutti i consegnatari a “svolgere opera di custodia senza abitare nell’appartamento in questione, consentendo soltanto l’immissione di mobili, e ciò fino a quando non fosse stato rilasciato il certificato di abitabilità, e con l’impegno da parte degli stessi di corrispondere un’indennità mensile. Nonostante la consegna in custodia non contemplasse l’abitazione, i consegnatari occupavano gli immobili in questione fin dalla data di consegna.

La graduatoria approvata in data 23.10.1995 veniva annullata dal T.A.R. con sentenza n. 950/2000.

La Commissione Provinciale riformulava, quindi, una nuova graduatoria che pubblicava in data 04.03.2003, impugnata anch’essa dinnanzi al T.A.R. ed in appello al C.G.A. che, con decisione n. 1507/10 del 20/12/2010 respingeva i ricorsi, confermando e rendendo definitiva la graduatoria del 04.03.2003.

Con sentenza n. 1351 del 2012 il T.A.R. ordinava al Comune di Palermo di procedere all’assegnazione di cui alla graduatoria del 2003.

Con D.D. 1808 del 19.12.2012 il Servizio procedeva all’assegnazione degli alloggi, ora per allora, in ottemperanza alla sentenza n. 1351/2012, senza procedere alla verifica dei requisiti dei collocati utilmente in graduatoria, e procedendo allo scorrimento della stessa fino al n. 151, per colmare i posti resisi vacanti a seguito di decesso/mancata presentazione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Allo scopo di procedere, preventivamente alla stipula dei contratti di locazione, alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 1 “Requisiti di Ammissione”, all’art. 8 “Decadenza dall’Assegnazione” e all’art. 9 “Risoluzione del contratto di locazione” del predetto bando di concorso dell’11 novembre 1994, con nota n. 227902 del 23.03.2015 il Settore Risorse Immobiliari chiedeva alla Questura di Palermo, in relazione ai soggetti collocati nella graduatoria pubblicata in data 04.03.2003, di fornire le seguenti informazioni:

  • stato di servizio aggiornato con specifica della provincia di lavoro o altro comune di lavoro qualora, in questo secondo caso, sia stato negato all’interessato a risiedere nel comune di Palermo nonché, nel caso di trasferimento ad altra sede, decorrenza dello stesso;
  • data di eventuale collocamento a riposo e/o cessazione dal servizio.

Tali richiesta veniva riscontrata dalla Questura di Palermo con nota Prot. 1.2.10/2345 del 13.05.2015.

Con direttiva n. 831662 del 28.10.2015, il Capo Area delle relazioni istituzionali, sviluppo e innovazione dava disposizioni al  Servizio di provvedere a liberare gli alloggi di servizio occupati da coloro che avevano perso il diritto perché in quiescenza o trasferiti: in riscontro, sono state predisposte n. 43 ordinanze di sgombero nei confronti di soggetti non utilmente collocati nella graduatoria definitiva (alcune delle quali impugnate dinnanzi al T.A.R.S.), e n. 80 determinazioni dirigenziali di revoca dell’assegnazione nei confronti di soggetti non più in servizio o trasferiti.

Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati al TARS, che li ha rigettati in toto (così come anche il CGA per alcuni impugnati in appello). 
Successivamente, tuttavia, con uno Stralcio alla Finanziaria Regionale del 27.06.2018, è stato consentito agli attuali occupanti senza più titolo di tali alloggi di continuare a permanere negli stessi con stipula del contratto di locazione ed, immediatamente, sono pervenute n. 81 richieste in tal senso.

Il Servizio ha comunicato che, per ottenere il contratto, tutti i richiedenti dovevano pagare i canoni arretrati e, pertanto, entro il 2018 sono stati versati nelle casse comunali € 437.279,78.

I contratti di locazione non sono stati ancora sottoscritti per mancanza della certificazione di prestazione energetica (c.d. APE).

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