Bilancio Sociale 2018: Il Pareggio di Bilancio

torna indietro 8 - Il Bilancio Finanziario 2018
Premessa

Per gestire le risorse necessarie all’erogazione dei servizi alla collettività dei cittadini come tutti gli enti, anche l’“azienda” Comune adotta una contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La piena applicazione della riforma del sistema contabile, attuato con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ha permesso l’armonizzazione dei sistemi contabili utilizzati dai diversi enti al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili per conseguire i seguenti obiettivi:

  • consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
  • verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
  • favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

L’ammontare dei servizi da erogare, è vincolato principalmente alla disponibilità a monte di risorse in entrata che sono destinabili alla spesa sia corrente che di investimento, nonché alle norme che regolano il patto di stabilità che impongono dei limiti massimi alla spesa per il raggiungimento di determinati obiettivi di finanza generale. Per la gestione delle risorse, l’ente si avvale del bilancio finanziario previsionale nel quale ad inizio d’anno viene effettuata una previsione delle entrate, che rappresenta il budget sul quale si prevede di poter contare, e una programmazione delle spese da effettuare. Tale previsione iniziale può subire modifiche durante l’anno.

Nelle pagine che seguono si mostrerà quale è stato l’ordine di grandezza delle risorse gestite nell’ultimo quadriennio e la loro destinazione. La scelta dell’orizzonte temporale di riferimento è stata dettata dall’esigenza di rendere i dati tra di loro confrontabili. Infatti una delle disposizioni della riforma contabile riguardava la diversa articolazione delle voci di bilancio a partire dal 2015, pertanto solo i dati a partire da questa annualità sono rappresentati in bilancio con stessa struttura. I dati riportati del 2015, 2016 e 2017 si riferiscono ai dati dei rendiconti, ossia alle entrate realmente accertate ed alle spese effettivamente sostenute. Il dato relativo al bilancio 2018 si riferisce invece a stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2018.

6 - Il Pareggio di Bilancio

Il Trattato di Maastricht, nell’imporre ai paesi dell’Unione Europea la riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo delle proprie spese e la diminuzione del rapporto tra l’ammontare del debito ed il PIL, ha decretato la nascita della convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri condivisi introducendo le regole del Patto di Stabilità, recepite nella legislazione italiana nel 1998.

 

Già a partire dal 2016, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della nostra Costituzione ed in coerenza con gli impegni europei, sono state previste nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Oggi, infatti, si parla di pareggio di bilancio.

 

Agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, calcolato come differenza tra le entrate finali e le spese finali (L.232/2016-legge di stabilità 2017-, articolo 1, comma 466). Tra gli enti territoriali soggetti al sistema del pareggio di bilancio si annoverano tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti.

 

La determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica annovera tra le entrate finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011, e tra le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Dando la possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato, l’intendimento del governo è di agevolare gli enti al raggiungimento del pareggio di bilancio, nel tentativo di stimolare effetti espansivi sulla capacità di spesa degli stessi.

 

Nonostante il cambio della normativa di riferimento, alcune disposizioni della precedente regolamentazione vengono confermate: il comma 710 dell’articolo 1 della L.208/2015 (legge di stabilità 2016) afferente gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo, già previsti nell’ambito della normativa relativa al patto di stabilità interno, e l’applicazione delle medesime sanzioni nel caso di mancato conseguimento del saldo come sopra definito.

 

La legge di stabilità 2018 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale finalizzati alla redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, avente come obiettivo il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all’interno del sistema degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti sul territorio.

 

Come per il 2016 e 2017, anche per il  2018, gli enti locali sono stati obbligati ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dai contenuti obbligatori contenente le previsioni di competenza triennali delle poste contabili rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali.

 

Per quanto concerne l’esercizio 2018, sulla scorta dei dati desunti dal pre consuntivo, ante rivisitazione ordinaria dei residui, le risultanze, ancora non definitivamente acclarate consentono di affermare che il vincolo di finanza pubblica verrà rispettato.

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