Bilancio Sociale 2015: Il Bilancio Finanziario 2015

torna indietro Sez. 1-A - IDENTITA' DEL COMUNE E RISORSE

10 - Il Bilancio Finanziario 2015

Per gestire le risorse necessarie all’erogazione dei servizi alla collettività dei cittadini, come tutti gli enti, anche l’”azienda” Comune  adotta una contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

L’esercizio finanziario 2015 è stato caratterizzato dall’introduzione di una profonda e complessa riforma del sistema contabile, attuato con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il cui fine principale è l’armonizzazione dei sistemi contabili utilizzata dai diversi enti al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili per conseguire i seguenti obiettivi:

  • consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
  • verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
  • favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

Uno degli adempimenti più complessi che ha comportato l’introduzione delle nuove norme contabili è stato quello dell’adeguamento dello stock dei residui attivi e passivi al nuovo principio di competenza finanziaria. Ciò ha reso necessario l’effettuazione di una attività straordinaria di rivisitazione di detti residui attivi e passivi che ha coinvolto tutti gli uffici dell’amministrazione con un importante sforzo di coordinamento da parte della Ragioneria Generale.

Un ulteriore elemento di difficoltà è stato costituito dall’altalenante produzione normativa da parte della Regione Sicilia, che, sulla base dello stato di Regione ad Autonomia Speciale, ha ritenuto in un primo tempo di rinviare di un anno l’introduzione della nuova contabilità per i comuni siciliani, salvo poi ritornare sui suoi passi, confermandone l’avvio per l’anno 2015, ritardando in questo modo la conclusione degli adempimenti che erano stati nel frattempo avviati e poi sospesi.

L’ammontare dei servizi da erogare agli stakeholders, è vincolato principalmente alla disponibilità a monte di risorse in entrata che sono destinabili alla spesa sia corrente che di investimento, nonché alle norme che regolano il patto di stabilità che impongono dei limiti massimi alla spesa per il raggiungimento di determinati obiettivi di finanza generale. Per la gestione delle risorse, l’ente si avvale del bilancio finanziario previsionale nel quale ad inizio d’anno viene effettuata una previsione delle entrate, che rappresenta il budget sul quale si prevede di poter contare, e una programmazione delle spese da effettuare. Tale previsione iniziale può subire modifiche durante l’anno.

Alla fine di ciascun anno si procede alla rendicontazione della gestione svolta.

Il sistema di bilancio deve rispettare determinati principi contabili fra i quali: principio dell’equilibrio, della programmazione, veridicità, correttezza e comprensibilità, comparabilità e verificabilità, coerenza e prudenza, pubblicità e così via.

In particolare il principio della pubblicità assicura che il sistema di bilancio assolva ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

La prescrizione di un pareggio tra le risorse che si intendono reperire e gli interventi che si desiderano attivare non può limitarsi alla sola fase di previsione iniziale ma deve estendersi a tutto l’esercizio, in modo tale da conservare nel tempo l’equilibrio tra entrate ed uscite. La previsione di accertamento delle entrate e la conseguente previsione di impegno delle spese è quindi gestita dall'ente, per espressa norma di legge, in modo dinamico e continuativo. La norma contabile recepisce in modo netto questa esigenza ed infatti prescrive che “gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (…)".

Nelle pagine che seguono si mostrerà quale è stato l’ordine di grandezza delle risorse gestite nell’ultimo quinquennio e la loro destinazione. I dati riportati dal 2011 al 2014 si riferiscono ai dati dei rendiconti, ossia alle entrate realmente accertate ed alle spese effettivamente sostenute. Il dato relativo al bilancio 2015 si riferisce invece a stanziamenti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 443 del 05/12/2015.

9 - Il patto di stabilita'

Il Patto di stabilità e crescita, introdotto nella nostra legislazione con la legge 23 dicembre 1998 n.448, trae origine dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri condivisi a livello europeo con il Trattato di Maastricht, che impone ai paesi della U.E. di ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e di diminuire il rapporto tra l’ammontare del debito ed il PIL.

Le autonomie locali concorrono anch’esse alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal Governo centrale nell’ambito degli obblighi assunti a livello comunitario.

La disposizione normativa che regolamenta principalmente il patto di stabilità 2015 rimane l’articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

Gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati, già citati, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Il decreto legge 78/2015 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sarebbero stati quelli  approvati con l’intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e che, ciascuno dei predetti obiettivi, andava ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione  di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che introduce nuovi elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno 2015 redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

Per l’anno 2015, al fine di agevolare i comuni, la normativa ha previsto una serie di misure che comportano vincoli meno stringenti del patto di stabilità interno 2015, come quelle per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto,  per l’esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.

Altra novità, introdotta dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015) rispetto alla disciplina previgente, riguarda l’introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale: le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un’unica procedura e gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali  sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione.

Nell’ambito del patto regionale verticale, anche per l’anno 2015, è stata prevista l’erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 1.000,00 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni, alle province ed alle città metropolitane, ricadenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale  in favore dei creditori.

Tutto ciò premesso, il saldo finanziario obiettivo del Comune di Palermo è individuato per l’anno 2015 in -25.004 migliaia di euro, al netto degli spazi finanziari da restituire a seguito dell’adesione al Patto regionale orizzontale del 2013.

Ad eccezione di alcune deroghe, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’Ente:  

    a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

    b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 

    c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; 

    d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con  riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; 

    e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione dei sindaci e assessori ed i gettoni di presenza dei consiglieri comunali con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 

Per quanto concerne l’esercizio 2014, sulla scorta dei dati desunti dal rendiconto di gestione, le risultanze definitive del patto di stabilità hanno mostrato il pieno conseguimento dell’obiettivo programmatico.

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