Descrizione
Si informano i contribuenti che anche per l’annualità 2018 non è dovuto il pagamento della Tasi (Tassa Servizi Indivisibili) sull’abitazione principale per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e n. 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
Si precisa, altresì, che la TASI non è dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le altre tipologie di immobili.