
Imposta di Soggiorno

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Imposta di Soggiorno
L’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Citta d’arte di istituire, con deliberazione di Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
L’imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Palermo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 e si applica a decorrere dal 17/05/2014.
Chi deve pagare
Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e/o locazioni brevi e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Palermo. Sono fatte salve le esenzioni previste dall’art. 7 del Regolamento Comunale in materia.
Misura dell'Imposta di Soggiorno
La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale e delle locazioni brevi, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L’imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.

Modalità di pagamento
Il gestore della struttura ricettiva e/o il titolare della locazione breve deve provvedere alla riscossione dell’imposta rilasciando apposita quietanza e al versamento dell’imposta dovuta al Comune entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare tramite il servizio di pagamento elettronico PAGO-PA o tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 3936.