Tempi medi di erogazione dei servizi

Riferimento normativo : Art. 32, c.2, lett. b, d.lgs. n. 33/2013 Annuale (art.10, c.5, d.lgs. n.33/2013)
Amministrazione Trasparente Servizi Erogati Tempi medi di erogazione dei servizi
    • SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/Servizio Anagrafe e Stato Civile
      Descrizione del servizio erogato:

      Le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di Domicilio nell'ambito comunale vanno effettuate nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art.13 DPR. 30 maggio 1989 n.223). Va utilizzata la modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno, la quale può essere presentata al Comune secondo una delle seguenti modalità: -recandosi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe Viale Lazio 119 -recandosi personalmente agli sportelli delle Postazioni Anagrafiche -a mezzo raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe Viale Lazio 119 -a mezzo fax -per via telematica.

      Ai fini della registrazione della dichiarazione occorre che il modulo sia: - compilato nelle parti obbligatorie contrassegnate da un asterisco: generalità interessato/i compreso il codice fiscale, indirizzo con i riferimenti toponomastici dell'immobile (Via, numero civico, scala e piano) sottoscritto dall'interessato e dagli altri componenti maggiorenni della famiglia - venga allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo - nel caso di unità abitativa in cui sono già iscritte persone occorre la presenza di un componente della famiglia già residente, maggiorenne, per la firma di assenso all'aggregazione - esibire titolo di possesso dell'immobile. - comunicare i metri quadrati dell'appartamento ai fini TARI.

      Destinatario del Servizio: Tutta la cittadinanza
      Tempo previsto: 2
      Tempo medio: 2
      Indicatore di risultato: dalla presentazione dell’istanza
      Eventuali scostamenti: Entro i 45 gg.,dalla presentazione dell’istanza, l'ufficio provvede all'accertamento dei requisiti previsti ed in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali stabiliscono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e il ripristino della posizione anagrafica precedente, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace (falsa dichiarazione a pubblico ufficiale - art. 495 c. p.)
      creazione :20/01/2016 - modifica :20/01/2016
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